La responsabilità medica in equipe



di Francesca Santangelo

L’attività professionale medica esercitata in forma singola oggi costituisce ipotesi residuale. Essa è sempre più spesso svolta in équipe, perché si ritiene che dalla somma delle singole competenze derivi il buon andamento della prestazione sanitaria.

Ma a chi viene addebitata la responsabilità colposa nel caso in cui qualcuno dei professionisti facente parte dell’équipe commetta un errore e provochi un danno al paziente? In tali ipotesi la responsabilità del singolo incombe solo sullo stesso o si estende anche ai membri dell’équipe?

Per rispondere a questa domanda è opportuno premettere che coloro che esercitano la professione sanitaria (e, dunque, non soltanto i medici) nello svolgimento della propria attività “prendono in carico” i pazienti dei quali sono tenuti a garantire l’integrità, assumendo in questo modo nei loro confronti il ruolo di garanti.

Questa posizione giuridica di garanzia assunta dagli stessi si articola in obblighi di protezione ed obblighi di controllo. Gli obblighi di protezione hanno il fine di preservare determinati beni giuridici da pericoli che possono minacciarne l’integrità (es. medico e paziente, quando ricoverato) e traggono origine da diverse fonti e cioè dalla legge, dal contratto, dall’assunzione volontaria di obblighi o dalla precedente attività svolta. Gli obblighi di controllo hanno lo scopo di neutralizzare le fonti di pericolo che ne minacciano l’integrità stessa (es. medico e paziente, se non ricoverato).

Affinché un soggetto assuma una posizione di garanzia nei confronti del paziente sono necessarie alcune condizioni: che un bene giuridico (nella specie, la vita e la salute) necessiti di protezione, considerato che il titolare (paziente) da solo non è in grado di proteggerlo; che una fonte giuridica, anche negoziale, abbia la finalità di tutelarlo; che tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate (sanitari); che queste ultime siano dotate di poteri volti ad impedire la lesione del bene garantito o che siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare chel’evento dannoso sia cagionato.

La condotta del sanitario assume rilevanza causale non solo nell’ipotesi di causazione del danno ma anche nel caso di condotta omissiva. Ciò trova fondamento giuridico nell’art. 40, comma secondo c.p., che sancisce la piena equiparazione tra la causalità attiva e quella omissiva, a condizione che sussista in capo al garante un obbligo giuridico di impedire l’evento.

Nell’attività svolta in équipe tutti i sanitari che ne fanno parte assumono una posizione di garanzia nei confronti del paziente, sia qualora operino sincronicamente e cioè nello stesso contesto spazio-temporale (es. intervento chirurgico), sia qualora operino diacronicamente e cioè con attività temporalmente o funzionalmente successive (in quest’ultimo caso si assiste ad una successione nella posizione di garanzia tra i vari medici che intervengono in sequenza, come ad es. nel caso del turno ospedaliero). Ciò crea nel paziente un’aspettativa di tutela, un vero e proprio affidamento nelle mani dei soggetti che lo “prendono in carico”, sui quali, dunque, incombe un pieno obbligo di svolgere l’attività sanitaria con diligenza qualificata.

Nel caso in cui un membro dell’équipe provochi un danno al paziente, il problema dell’attribuibilità della colpa non può essere risolto considerando soltanto l’obbligo di diligenza che incombe su tutti i sanitari dell’équipe. Ciò perché, così facendo, si attribuirebbe a priori agli altri membri dell’équipe un’automatica responsabilità, trascurando di verificare e ricostruire il ruolo che ogni sanitario ha all’interno dell’équipe stessa (Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 2354/2018).

La questione va risolta, invece, con il principio dell’affidamento. Tale principio nasce dall’idea che la divisione dei compiti nelle attività complesse consenta ad ogni professionista di concentrarsi al meglio sulla propria attività e sia quindi libero dalla costante preoccupazione di controllare l’altrui operato, facendo affidamento sul corretto adempimento dei compiti dei colleghi. Ciò vuol dire che ogni sanitario titolare di una posizione di garanzia sarà esente da responsabilità quando questa sia riconducibile alla condotta esclusiva di altri, i quali sono, a loro volta, titolari di una posizione di garanzia.

Tuttavia, la mera applicazione del principio dell’affidamento indurrebbe ogni membro dell’équipe a disinteressarsi completamente dell’operato altrui, favorendo così la nascita di rischi legati a difetti di coordinamento tra i vari operatori.

Per tale ragione è possibile affermare che la regola ordinaria è che ciascun membro risponda delle leges artis del settore di propria competenza, poiché il lavoro di équipe si basa essenzialmente sulla fiducia nella professionalità degli altri sanitari. Tuttavia, ogni componente, oltre ad essere tenuto al rispetto delle regole di cautela e delle leges artis proprie delle sue specifiche mansioni, non può esimersi dal “conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”. (Cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 18780/2016). 

Riepilogando, nel caso di errori di fatto evidenti (comportamenti scorretti o inadeguati o palesi errori di condotta) percepibili da ogni professionista dell’équipe sorge un obbligo di sorveglianza e quindi di intervento su tutti i membri dell’équipe (i quali, se inseriti in un team gerarchicamente organizzato, avranno anche il dovere di segnalare al “capo” le difformità riscontrate). In presenza di determinati errori di fatto di settore (cioè dell’ambito di propria conoscenza e competenza) la responsabilità colposa incombe sul sanitario che con la propria condotta ha causalmente provocato il danno al paziente ma anche su chi, operando nell’ambito di una materia affine, era in grado di coglierne l’errore. In altre parole, in via generale vale il principio dell’affidamento ma, laddove l’errore sia rilevabile e riscontrabile, si riespande la posizione di garanzia e non vale più il principio dell’affidamento.

Finora si è fatto riferimento ai rapporti giuridici orizzontali nei quali si configura un dovere giuridico secondario in capo agli altri componenti dell’équipe. Ma nelle ipotesi di équipe gerarchicamente organizzata, al vertice della quale viene posto un “capo”, incombe su quest’ultimo la responsabilità dei fatti commessi da uno dei componenti?

Alla luce di quanto detto e dunque dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, si ritiene superata la concezione “gerarchica” del modello della responsabilità di équipe che attribuiva al “capo” la responsabilità di tutto l’operato dei membri dell’équipe, i quali, dal canto loro, ne uscivano pericolosamente esonerati. Nello stesso tempo, però, se è vero che su ogni membro dell’équipe incombe la responsabilità non soltanto dell’errore delle proprie mansioni, ma anche il controllo sull’operato degli errori altrui (evidenti e non settoriali) a prescindere dalla posizione gerarchica sopra o sotto ordinata, è anche vero che non si può giungere al punto tale da negare il potere direttivo della figura apicale medica. 

Se si escludesse ogni responsabilità apicale, si svuoterebbe di significato il ruolo del “capo”, sul quale grava l’obbligo di controllare e coordinare le attività dei componenti del gruppo, di ripartirne le mansioni e di sorvegliarli per tutta la durata dell’attività di équipe al fine di prevenire o correggere l’eventuale comportamento negligente di uno di essi, pena una sua responsabilità in concorso.

Nello stesso tempo il “capo”, per la sola posizione che riveste, non può essere considerato sempre e comunque responsabile degli errori colposi altrui, perché non solo manifesterebbe sfiducia nella professionalità degli altri membri ma risulterebbe violato il principio sancito dall’art. 27 Cost. (“la responsabilità penale è personale”). Per cui, come peraltro già accade nei rapporti tra operatori sanitari di pari livello, la responsabilità del capo-équipe si configura nelle ipotesi di negligenza dei sottoposti che siano effettivamente evidenti e controllabili. Nelle altre ipotesi si deve ritenere legittimo un ragionevole affidamento sull’operato altrui. Infatti, se chi dirige l’operazione si informa sulle iniziative intraprese o che dovranno essere intraprese dagli altri sanitari, non può essere ritenuto responsabile in concorso di ogni evento dannoso che si verifica, pure in sua assenza, all’interno del reparto affidato alla sua responsabilità, perché non si può pretendere che lo stesso effettui un controllo continuo e dettagliato di tutte le attività terapeutiche.  

In conclusione, è possibile affermare che il criterio per escludere o integrare una responsabilità in concorso è quello di circoscrivere gli obblighi di sorveglianza altrui alle ipotesi di errori macroscopici, realmente percettibili e prevedibili del sanitario membro dell’équipe. Inoltre, sia nei rapporti gerarchicamente organizzati sia nei rapporti orizzontali, la sussistenza della responsabilità potrà essere affermata solo in seguito ad un’attenta analisi del caso concreto ed un giudizio di accertamento circa l’evidenza dei fatti scorretti e la prevedibilità dell’evento (e, se del caso, l’ampiezza degli specifici obblighi gravanti sul capo équipe).

DURA LEX SED LEX

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