Un refresh sullo studio professionale in attività sanitarie della riabilitazione 

Anno: 2022 - Vol 7 / Fascicolo: 8 / Articolo: 3 / Periodo: lug-set

Autori:

Domenico Uliano


Per citare questo articolo: Uliano D. Un refresh sullo studio professionale in attività sanitarie della riabilitazione. Fisiatria Italiana [Internet]. 2022 Jul-Sep; 8(7): 5-6. Disponibile su: https://www.fisiatriaitaliana.it/un-refresh-sullo-studio-professionale-in-attivita-sanitarie-della-riabilitazione/

Lo studio professionale è il luogo in cui il singolo professionista esercita la propria attività professionale in maniera autonoma. Lo studio professionale può essere aperto con la comunicazione al Sindaco previa auto dichiarazione di svolgere esclusivamente in proprio l’attività professionale senza l’ausilio di mezzi e di personale.

L’attività professionale deve assumere carattere di assoluta personalità non essendo consentito l’esercizio della stessa tramite un’organizzazione anche minima che travalichi il rapporto professionista/paziente. In questo senso non è consentita la presenza di dipendenti fissi che svolgano attività similare a quella di un centro di prenotazione.

Inoltre non è altresì consentita la presenza all’interno dello stesso studio di altri professionisti che travalichino il rapporto uno a uno professionista/paziente.

Nello studio professionale non è assolutamente consentito l’utilizzo di dispositivi medici che richiedano il rispetto della normativa di cui al DPR 14/01/97 requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici.

Dal punto di vista strutturale lo studio deve avere un numero di locali che siano strettamente necessari per l’esercizio della propria professione individuale nei confronti del singolo paziente. In questo senso non è consentito l’utilizzo di palestre, spazi destinati al trattamento contemporaneo di più pazienti in pluralità di box.

Fermo restando il rispetto dei principi e dei requisiti sopra descritti, nell’esercizio della propria attività professionale il professionista sanitario della riabilitazione è tenuto, nell’espletamento delle sue prestazioni, al rispetto dei limiti derivanti dal proprio profilo professionale.

In particolare, la possibilità di esercizio da parte del professionista sanitario della riabilitazione è limitata “in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico”. Pertanto, il professionista sanitario della riabilitazione dovrà svolgere i trattamenti di sua competenza solo ed esclusivamente entro i confini della diagnosi formulata dal medico e delle prescrizioni di cura da questo stabilite.

Come per lo studio professionale del medico, il professionista sanitario della riabilitazione non potrà utilizzare alcun dispositivo medico che, oltre a comportare rischi per la salute del paziente, necessiti per la sua presenza ed il suo esercizio nello studio il rispetto di  tutti i requisiti di cui al D.P.R. 14.01.1997.

Come nello studio medico non è consentita la presenza contestuale di altro sanitario medico o professionista sanitarie della riabilitazione, anche nello studio professionale del professionista sanitario della riabilitazione vale il medesimo divieto. Infatti l’eventuale compresenza di altri soggetti configurerebbe necessariamente la sussistenza di un Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa.

In questo caso infatti non è più possibile configurare l’espletamento di una attività professionale resa in forma individuale, nel rispetto dei confini del relativo profilo professionale. Si è in presenza dell’Ambulatorio, pertanto, quando la struttura in cui si svolgono prestazioni di carattere sanitario è caratterizzata dalla complessità dell’insieme delle risorse (umane, materiali edorganizzative) utilizzate per l’esercizio delle attività.

La violazione anche di uno solo dei precetti sopra esposti comporterà l’impossibilità di far rientrare la struttura del sanitario nell’alvo dello studio professionale, configurandosi la diversa fattispecie dell’ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitativa con la conseguente necessità della previa autorizzazione regionale e quindi del pieno rispetto della normativa che disciplina l’apertura e l’esercizio dell’Ambulatorio.

SU QUESTI TEMI CI PORREMO, PROSSIMAMENTE, DEGLI INTERROGATIVI, CON L’AIUTO DEI NOSTRI LEGALI, SOPRATTUTTO PER CONOSCERE DOVE SI ESAURISCE IL RUOLO DI VIGILANZA DELLE DIVERSE AGENZIE ED iSTITUZIONI, SANITARIE E NON, NEL PROCESSO DI SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÁ.
Total
0
Shares
1 comment
  1. Giusta e corretta disamina di uno studio professionale. Ma mi chiedo in Italia i controlli spettano alle forze dell’ordine solo dopo una denuncia da parte di un qualsiasi cittadino?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts

Iscriviti alla Newsletter!