Certificato Medico: istruzioni per l’uso

Anno: 2021 - Volume 6 / Fascicolo: 2 / Articolo: 10 / Periodo: gen-mar

Autori:

Accursio Miraglia

Centro Educazione Psicomotoria, Sciacca (AG) Italy


Per citare questo articolo: Miraglia A. Certificato medico: istruzioni per l’uso. Fisiatria Italiana [Internet]. 2021 gen-mar;6(2):46-49. Disponibile su: https://www.fisiatriaitaliana.it/certificato-medico-istruzioni-per-luso

Il certificato medico è l’atto scritto che dichiara conformi a verità fatti e condizioni di natura tecnica di cui il certificato è destinato a provare l’esistenza.

Redigere un certificato medico è prassi comune per i medici; tuttavia, benché esso rappresenti una routine, necessita di grande attenzione e di puntualità nella stesura. 

Il fisiatra è certamente una figura che può essere chiamata a redigere un certificato, considerato che coloro che richiedono tale documento hanno spesso necessità che sia attestata una disabilità. Inoltre il metodo di lavoro proprio del fisiatra, che non cura la malattia d’organo ma il paziente nella sua interezza, lo rende figura di riferimento nella redazione di tale documentazione di grande valore medico-legale. 

Cosa è 

Il certificato medico rappresenta la forma più diffusa di documentazione dell’attività medica; i significati ed i contenuti del certificato medico, genericamente inteso, sono chiaramente  indicati dal Barni, che definisce tale atto come “testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecnicamente apprezzabili e valutabili, la cui dimostrazione può produrre affermazione di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell’individuo e della società, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa …”.

Pertanto il certificato medico è un atto che testimonia, in forma scritta, un fatto, riscontrato dal medico, al quale conferisce rilevanza nei confronti di terzi, ivi compreso il soggetto interessato. 

È, in altre parole, una dichiarazione scritta, nella quale si garantisce la sussistenza di fatti obiettivi riscontrati dalla percezione visiva, uditiva ed intellettiva del medico nell’esercizio della sua attività professionale. 

Chi può rilasciarlo

Per poter redigere certificati il medico deve essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’albo professionale.

Quindi, ogni medico abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo può rilasciare certificati: tuttavia, leggi specifiche riservano la potestà certificativa in alcuni casi a medici in possesso di particolari qualifiche (ad esempio porto d’armi, pratica sportiva agonistica, certificato necroscopico).

Costituisce un obbligo

Il dovere del medico di rilasciare una certificazione, su richiesta dell’interessato o del suo legale rappresentante, deriva innanzitutto dal precetto deontologico dedicato. Secondo l’art. 24 del Codice di Deontologia Medica “il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita  certificazioni relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati”.

La compilazione ed il rilascio di un certificato in alcuni casi costituiscono per il medico anche un obbligo di legge. Infatti i certificati richiesti da normative aventi per oggetto la tutela degli interessi pubblici, la cui esibizione costituisce un onere per chi intende esercitare un diritto soggettivo o un interesse legittimo, sono obbligatori (certificato di assistenza al parto, di gravidanza, di morte, di esenzione a vaccinazioni obbligatorie, di vaccinazione, di cessata contagiosità di malattie contagiose per la riammissione in collettività, di tutela della lavoratrice madre, per le assicurazioni sociali, di abitabilità, di cremazione, di imbalsamazione o conservazione temporanea di cadavere, di infortunio agricolo, di porto d’armi, etc.)

Quali sono gli obiettivi del certificato 

Il certificato è destinato a conferire rilevanza giuridica nei confronti di terzi a fatti che il medico accerta come veri. Il codice deontologico impone al medico di redigere il certificato solo con affermazioni che derivano da constatazioni dirette. Non gli è concesso di compilare un certificato sulla base di quanto gli viene riferito o su fatti che non sia stato in grado di constatare.

Requisiti formali 

Il certificato medico deve essere privo di abrasioni e di correzioni successive e non deve ingenerare dubbi né sull’estensore dell’attestazione né sul suo significato. Deve essere utilizzata una calligrafia chiara e comprensibile che non possa dare luogo a equivoci. La terminologia usata ed il significato della certificazione devono essere intelligibili e riguardare la natura dei fatti oggetto della certificazione

Caratteristiche sostanziali del certificato

Completezza

Perché sia considerato valido il certificato deve contenere, in primis, i dati del professionista che lo ha redatto.  È indispensabile dunque che sul certificato compaiano il nome e cognome del medico che sta certificando, il suo titolo abilitante (titolo di studio, abilitazione e specialità conseguita), il suo indirizzo professionale o in assenza di questo il domicilio, e qualsiasi altro dato che possa renderlo identificabile (come per esempio il suo codice fiscale, il suo numero di iscrizione all’albo professionale o all’anagrafe regionale completo dell’Ordine di appartenenza).

È indispensabile, poi, che il certificato contenga i dati del paziente. Quindi occorre indicare nome e cognome della persona cui ci si riferisce, il suo indirizzo, la sua data di nascita, il suo codice fiscale, o comunque qualsiasi altro dato che renda sicuramente individuabile il beneficiario della certificazione.

La data in cui il certificato viene rilasciato è uno degli elementi indispensabili al certificato stesso e deve sempre essere indicata, indipendentemente dal fatto che l’oggetto della  certificazione possa collocarsi in uno spazio temporale diverso. La sua assenza è causa di nullità dell’atto certificativo e la falsificazione della data configura un reato.

Infine, il certificato acquista la sua validità solo nel momento in cui il professionista, che si è identificato in maniera corretta, lo sottoscrive con la sua firma.

Veridicità

Il requisito fondante di un certificato è  la sua veridicità, intesa come piena aderenza alla realtà biologica constatata.

Tale requisito implica, in prima istanza, che la certificazione di qualsivoglia condizione debba sempre e comunque essere preceduta dalla valutazione clinica del paziente e che il dato clinico, di rilevanza oggettiva, della cui realtà il medico potrà essere chiamato a rispondere, deve essere tenuto ben distinto dal sintomo lamentato.

In tal senso è bene ripetere che il medico deve chiaramente evidenziare la differenza fra sintomi e segni, distinguendo bene il raccordo anamnestico da quanto obiettivamente riscontrabile e limitandosi a verificarne e certificarne la compatibilità.

Nella pratica clinica, ad esempio, è frequente che un paziente chieda al medico una certificazione relativa ad una sintomatologia dolorosa (cefalea, lombalgia, ecc….) ma il dolore è un sintomo che non è semeioticamente apprezzabile. In questi casi è sufficiente che il medico evidenzi come i segni riscontrati nell’esame obiettivo siano compatibili con quanto riferito dal paziente. Se, per esempio, un paziente riferisce una forte cervicalgia sarà compito del medico appurare a presenza di una eventuale limitazione dell’articolarità e/o una contrattura muscolare, potendo quindi certificare come questi segni siano compatibili con la cervicalgia riferita. 

Dello stesso tenore è l’attenzione da tenere nel caso di certificati (ad esempio di malattia) legati a sinistri. Non è infrequente, infatti, che venga certificata, sic et simpliciter, l’eziologia traumatica di un determinato quadro clinico (“cervicalgia post traumatica….giorni xxx di riposo e cure”). Ciò, tuttavia, se è facilmente deducibile in caso di sinistri con danni anatomici evidenti e chiaramente post traumatici, appare imprudente in caso di traumi minori e in assenza di lesioni, come ad esempio il classico trauma distorsivo del rachide cervicale in seguito a colpo di frusta. In tal caso il medico potrà, raccolto il raccordo anamnestico ed evidenziata l’obiettività riscontrata, concludere che quanto obiettivato è compatibile con un sinistro avvenuto con le modalità riferite. 

Da quanto prima argomentato deriva, quindi, che il medico può e deve rifiutarsi di certificare fatti che non abbia constatato personalmente o che non siano supportati da riscontri oggettivi.

In questo senso benché nella pratica comune, anche per l’avvento della certificazione telematica, capiti sempre più frequentemente che il certificato venga richiesto anche telefonicamente, è indispensabile la verifica diretta del medico delle condizioni di salute del richiedente. In assenza di tali elementi la certificazione perde il requisito della veridicità e validità e può configurare un reato.

Consegna del certificato

Il certificato è da consegnarsi al soggetto cui si riferisce (o al suo legale rappresentante o a persona indicata espressamente dal paziente) o ad altro richiedente cui la legge ne riconosca il diritto (per esempio a chi esercita la patria potestà o all’amministratore di sostegno).

Il paziente può incaricare una terza persona al ritiro del certificato; in tal caso il medico deve assolutamente accertarsi che tale ritiro corrisponda alla volontà del paziente mediante la presentazione di una delega scritta dell’interessato e di fotocopia del suo documento che autorizza il rilascio del certificato in mani di terzi. 

Differenza fra certificazione e attestazione 

Nel gergo tecnico-giuridico, si distingue fra attività di certificazione e di attestazione. I certificati, in senso stretto, sono dichiarazioni “derivative” di verità o di scienza, ossia riferite a fatti non percepiti direttamente dal certificatore o ad attività non da lui direttamente espletate o non avvenute in sua presenza, bensì risultanti da altre fonti di documentazione, come registri e documenti cui l’ordinamento giuridico riconosce particolare valore probatorio. Le attestazioni, invece, sono dichiarazioni “originarie” di scienza su fatti e circostanze avvenuti direttamente in presenza di chi redige il documento e da lui percepiti ed annotati, ovvero attività da lui stesso poste in essere. 

Tuttavia, nel linguaggio comune si adopera genericamente l’espressione di “certificato medico” per indicare ogni atto certificativo posto in essere dal medico.

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2 comments
  1. Completo ed asaustivo. Ci ricorda ancora una volta i nostri obblighi e come esercitarli al meglio.

  2. Una visita Medica domiciliare con il Fisiatra dove dichiara che l’invalido necessita di assistenza 24 h, e che è stato salvato dallo stesso Medico da caduta durante la visita ha valore in Commissione Medica per l’accompagnamento? Grazie.

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