Prima parte
Il consulente tecnico medico-legale è un medico che, dopo un’attenta analisi della documentazione sanitaria e dopo aver sottoposto il paziente a visita, esprime un parere tecnico in merito ad un fatto di rilevanza giuridica.
Il medico, ad esempio, può esprimere un parere su un danno biologico successivo ad un sinistro stradale, verificando il collegamento causa-effetto fra il sinistro avvenuto ed le lesioni patite dalla persona e determinando l’entità e il tipo di danno da risarcire. La quantificazione del danno può essere anche successiva ad altro evento traumatico, come quelli in ambito squisitamente penale e legati, ad esempio, ad un’aggressione.
La consulenza tecnica può anche riguardare l’ambito previdenziale, nel qual caso il consulente verifica la sussistenza dei requisiti sanitari atti ad ottenere i benefici di legge, come gli assegni d’invalidità, il riconoscimento dello stato di portatore di handicap (Legge 104/92) o la concessione dell’indennità di accompagnamento.
Il ruolo di consulente tecnico può essere svolto anche da medici non specialisti in Medicina Legale (quindi anche dal Fisiatra), sia nell’ambito delle consulenze d’ufficio (in cui il medico svolge il ruolo di consulente del giudice) che di quelle di parte (prestate quindi a favore di soggetti che incaricano privatamente il medico).
Un’eccezione a quanto appena affermato riguarda la responsabilità sanitaria. Infatti il comma 1 dell’art. 15 della dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 rubricata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, entrata in vigore il 01/04/2017, dispone che “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi”.
Ovviamente appare indispensabile che il medico non specialista in Medicina Legale il quale desideri lavorare in ambito medico-legale si doti delle competenze indispensabili per assolvere in modo esaustivo un compito che richiede grande attenzione, equilibrio e conoscenza delle dinamiche medico-legali e legali. In tale senso si possono seguire corsi di formazione ed anche aggiornarsi su numerosi testi dedicati.
Come prima accennato il medico può prestare opera come consulente tecnico sia come ausiliario del giudice (consulente tecnico d’ufficio) sia come consulente di una parte (consulente tecnico di parte) che ne richieda l’opera nell’ambito di un rapporto privatistico.
Il consulente tecnico d’ufficio
Il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) è un ausiliario del giudice e la sua funzione è delineata dall’art. 61 c.p.c., il quale così recita: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”, che, secondo le disposizioni dello stesso art. 61 c.p.c., al comma 2, e dell’art. 13 e ss. disp. att. c.p.c., devono essere normalmente scelti tra le persone iscritte in albi speciali.
La funzione del CTU, quando nominato, è, dunque, quella di assistere il giudice nella risoluzione di problematiche di natura tecnica che si presentino al giudice stesso allorché le domande formulate dalle parti non consistano esclusivamente nella proposizione di questioni giuridiche, ma vadano decise, in punto di diritto, questioni che richiedono altresì una preventiva risoluzione di questioni tecniche.
In tali circostanze, quando il giudice ne ritiene necessaria la nomina, la funzione del CTU è quella, quindi, di dare risposta, utilizzando la propria specifica competenza tecnica, ai quesiti che il giudice gli pone nello stesso provvedimento di nomina.
L’attività del CTU è disciplinata dall’art. 62 c.p.c., il quale spiega che il consulente “… compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss.” e ora degli artt. 424 e 463”.
L’attività del CTU sfocia nella redazione della relazione finale scritta e nel suo deposito in cancelleria nel termine accordatogli dal giudice.
Per diventare CTU medico, è richiesto di possedere la laurea in medicina e specializzarsi in una specifica branca, seguita da almeno cinque anni di esperienza professionale.
Riassumendo, i compiti del CTU medico legale sono:
- rispondere ai quesiti posti. Nel caso sorgano questioni, ad esempio in riferimento all’interpretazione del quesito, farle dirimere direttamente al Tribunale, sentite le parti in udienza;
- essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico, senza esprimere valutazioni e considerazioni soggettive;
- adottare il medesimo metro di giudizio con le argomentazioni delle parti;
- confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte CTP se nominati, concedendo termine per osservazioni alla bozza del proprio elaborato da depositare in tribunale;
- chiedere al giudice come agire qualora si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell’incarico.
Il consulente tecnico di parte
Il consulente tecnico di parte (CTP) è un libero professionista che generalmente interviene a favore di una delle parti coinvolte in un giudizio, ma può anche tutelare gli interessi della parte in sede extragiudiziale (ad esempio nella trattativa con una compagnia assicurativa per il risarcimento di un danno oppure nei confronti di istituti previdenziali come l’INPS e l’INAIL).
Il CTP può esprimere un parere scritto in merito alla situazione del proprio cliente tramite la perizia o consulenza tecnica di parte, uno strumento fondamentale per lo svolgimento dei processi sia civili che penali.
Attraverso tale documento, infatti, è possibile evidenziare i danni o le disabilità patite dalla persona assistita, spiegare in modo scientifico il rapporto causa-effetto fra un evelto illecito e il conseguente danno alla salute, evidenziare le refluenze negative della disabilità sulla vita professionale e/o di relazione, valutare la necessità di assistenza da parte di terzi per lo svolgimento dignitoso della vita del cliente.
In breve si può dire che la perizia è uno strumento fondamentale soprattutto in caso di:
• infortuni sul lavoro, infortuni stradali, reati;
• materie previdenziali.
In caso di controversia giuridica il CTP assiste alle operazioni svolte dal CTU e, grazie alle sue competenze e conoscenze tecniche, può tutelare gli interessi del soggetto che l’ha nominato. In caso contrario quest’ultimo dovrebbe affidarsi solamente alle verifiche effettuate dal CTU, potendone contestare l’operato solo tramite il proprio avvocato ma in assenza di un supporto medico-scientifico.
Ovviamente, in tal caso, non ci sono dubbi in merito alla parte che deve sostenere le spese, che sono a carico della parte che ha incaricato il professionista, tuttavia, talvolta, in caso di vittoria è possibile attribuire le spese alla parte soccombente.
Va precisato che la nomina del CTP non è obbligatoria, ma una libera scelta della parte (sebbene fortemente consigliata); per tali ragioni il professionista non deve prestare giuramento e può rinunciare all’incarico anche senza fornire una valida motivazione.
Il CTP, all’atto dell’assunzione dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita in merito alle caratteristiche ed all’importanza di quest’ultimo, sulle attività da espletare e sulle possibilità di ottenere quanto richiesto. Benché il consulente di parte abbia il compito di far ottenere al proprio assistito quanto richiesto, ed in tal senso sia accettabile una sua valutazione “ottimistica” delle condizioni del proprio assistito, non deve mai abbandonarsi ad ipotesi aleatorie e che non siano scientificamente sostenibili, ad esempio quantificando un danno biologico decisamente superiore a quello reale o evidenziano la sussistenza di requisiti per ottenere prestazioni previdenziali quando questi sono incerti: lo vuole la deontologia medica, l’obbligo di certificare il vero e la probabilità di soccombenza in corso di lite in caso di richieste incongrue.
Ovviamente, al contrario, la valutazione del danno o delle condizioni di salute della persona assistita saranno considerate in senso riduttivo dalla controparte: il medico fiduciario dell’assicurazione che dovrà risarcire il danno valuterà con altissima probabilità in modo decisamente inferiore le lesioni patite dalla persona assistita (al fine di accordare il minor risarcimento possibile), oppure l’ente previdenziale (INPS, INAIL) valuterà come non sussistenti alcuni requisiti per ottenere benefici di legge previdenziali.
Il ruolo del CTP è proprio quello di convincere la controparte (in sede extragiudiziale) o il CTU, e di conseguenza il Giudice, (in sede giudiziale) che le condizioni del proprio assistito meritano un riconoscimento adeguato.
Principali differenze tra CTU e CTP
Alla luce di quanto detto, riassumendo brevemente, si possono evidenziare le seguenti differenze fra CTU e CTP:
1. Il CTU viene nominato dal giudice, il CTP dalle parti su autorizzazione del giudice;
2. il CTU riferisce al giudice e deve essere imparziale mentre il CTP fornisce la sua consulenza per supportare le parti che rappresenta e non ha, ovviamente, obbligo di imparzialità;
3. il CTU è un libero professionista iscritto al suo Albo Professionale, Ordine o Collegio oppure alla Camera di Commercio e anche all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio; il CTP, invece, può non essere iscritto ad alcun albo professionale (anche se normalmente le parti lo scelgono iscritto all’albo, per avere maggior credibilità davanti al giudice);
4. il CTU deve prestare giuramento e per astenersi dalla nomina deve presentare un’istanza motivata; il CTP non ha l’obbligo di prestare giuramento e può rifiutare l’incarico senza dover dare spiegazioni.
5. Presso alcuni Tribunali è possibile, per il professionista, vestire alternativamente le vesti del CTU e del CTP, ovviamente in procedimenti diversi e fatte salve eventuali condizioni di incompatibilità.
6. Incompatibilità. Il CTU si trova in situazione di incompatibilità quando ha già lavorato come tecnico per una delle parti, è in rapporti di parentela, matrimonio o amicizia con una delle parti, oppure ha già svolto il ruolo di CTU in un altro grado del processo. Il CTP deve ritenersi incompatibile in corso di giudizio quando ha prestato in passato opera professionale per la controparte dell’attuale parte assistita. In tal modo, seppur in diversi momenti storici, il CTP avrebbe sostanzialmente ricevuto incarico da entrambi le parti.