Al terzo anno dalla ormai nota Sentenza del Consiglio di Stato e dopo oltre dodici anni dall’inizio del procedimento presso la Giustizia amministrativa, promosso dall’allora Sindacato dei Fisiatri, é finalmente arrivata la Delibera della Regione Sardegna che mette le cose a posto.
Scrive la Regione”…. la Sentenza del Consiglio di Stato, in merito alla autonomia professionale che
contraddistingue l’operato del fisioterapista, precisa che tale autonomia si esplica esclusivamente al
solo ambito del profilo e delle competenze proprie del fisioterapista e, comunque, in rapporto alle
diagnosi e prescrizioni di stretta competenza medica, cioè all’interno di una preliminare
individuazione del problema clinico e del tipo di risposta riabilitativa necessaria, oltre che alla verifica
dei risultati.
La normativa vigente attribuisce al medico la responsabilità della diagnosi e del percorso terapeutico
anche nell’area della riabilitazione, le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive rispetto a
quelle del medico fisiatra, al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo
paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici, di cui resta responsabile, anche se la loro
esecuzione è frutto del lavoro di un’equipe della quale fa parte anche il fisioterapista….” Un bel risultato dunque che premia chi, a quell’azione di rivalsa ddi diritti usurpati, aveva creduto fin dall’inizio e chi ha continuato a crederci negli anni trascorsi. Anni che non sono propriamente pochi . La Regione ricorda che il consiglio di stato aveva imposto alla regione stessa un periodo di dieci mesi per riparare i gravi errori amministrativi compiuti e che hanno portato alla stipula di accordi contrattuali con tre studi professionali di fisioterapisti e portando ovviamente alla elargizione di soldi pubblici in un conytesto normativo che invece non lo avrebbe potuto consentire.
A tal proposito peró la Regione precisa che nulla é dovuto per gli anni trascorsi e che la Sentenza e dunque l’attuale deliberazione non si applica alle situazioni pre esistenti. Una precauzione eccessiva, temendo azioni per danno erariale? Non tocca certo a noi interpretarle i sacri testi. Ma la soddisfazione del presente ci incoraggia a sperare che il risultato ottenuto non si fermi qui e rappresenti invece uno stimolo a continuare un cammino , su di una strada che confermi la valorizzazione di competenze e di percorsi formativi diversi, attribuendo ad ogni figura professionale il proprio ruolo.
Un risultato che premia i Fisiatri sardi in particolare, per l’attenzione che hanno mantenuto in questi anni e per le sensibilitá che sono riusciti a muovere sul proprio territorio.
Ma pur innalzando i calici, spigolando tra un rigo e l’altro, alcuni interrogativi ci appaiono evidenti.
E infatti questo scrive la Regione, in esecuzione di quanto deciso del Consiglio di Stato, per il punro 5 :
“S_t_u_d_i_ _P_r_o_f_e_s_s_i_o_n_a_l_i_ _d_i_ _F_i_s_i_o_t_e_r_a_p_i_a_ _
Gli Studi Professionali di Fisioterapia sono strutture dove possono essere erogate prestazioni terapeutiche riconducibili al profilo professionale del fisioterapista di cui al D.M. 741/94; è previsto l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali con parti applicate che possono comportare rischio per il paziente (le Norme C.E.I. 64-8 sez. 710 configurano questa tipologia di struttura come ambiente di tipo 1).
Ai sensi dell’art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 229/1999 e della Legge regionale n. 10/2006, per gli Studi Professionali di Fisioterapia è previsto il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione da parte della Regione e dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte del Comune territorialmente competente.
Per quanto concerne l’accreditamento della struttura da parte della Regione, è prevista la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione regionale e in riferimento alle esigenze assistenziali del territorio di competenza, secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, della L.R. n. 10/2006.
Per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio da parte del Comune e l’accreditamento da parte della Regione, si applicano integralmente i requisiti strutturali e tecnologici previsti per gli studi professionali medici o degli ambulatori medici, qualora siano erogate prestazioni di natura sanitaria caratterizzate dalla complessità dell’insieme delle risorse umane, materiali ed organizzative utilizzate.
Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitaria, gli Studi Professionali di Fisioterapia devono garantire, durante lo svolgimento dell’attività e per l’intero orario di apertura al pubblico, la presenza della figura del medico specialista in fisiatria o in disciplina affine o equipollente.
Il fisioterapista opera sulla base della diagnosi e delle prescrizioni del medico fisiatra (D.M. 14 settembre 1994, n. 741 e L. 251/2000) al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici, di cui è responsabile, anche se la loro esecuzione è in capo al fisioterapista o ad una equipe della quale fa parte anche il fisioterapista. Il fisioterapista ha una funzione esecutiva delle prescrizioni mediche.
R_e_q_u_i_s_i_t_i_ _u_l_t_e_r_i_o_r_i_ _p_e_r_ _l_’a_c_c_r_e_d_i_t_a_m_e_n_t_o_ _d_e_l_l_o_ _s_t_u_d_i_o_ _p_r_o_f_e_s_s_i_o_n_a_l_e_ _d_i_ _f_i_s_i_o_t_e_r_a_p_i_a_ _
Ai fini dell’accreditamento, lo studio professionale di fisioterapia deve essere in possesso dei seguenti requisiti ulteriori:
_il professionista deve certificare il possesso di almeno due anni di attività, presso centri di riabilitazione pubblici o privati accreditati;
_il professionista deve garantire l’aggiornamento professionale continuo, secondo la vigente normativa;
_le prestazioni terapeutiche devono essere eseguite in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico, in coerenza con la Delib.G.R. n. 11/7 del 21 marzo 2006 e successive modificazioni e integrazioni.
_relazione sintetica di presentazione della struttura riguardante l’organizzazione, la tipologia e i volumi delle prestazioni, l’organigramma e la dotazione organica comprensiva dei titoli di studio e di specializzazione posseduti dal personale medico e/o tecnico specializzato .
In pratica il fisioterapista puó aprire uno studio prifessionale ed eseguire tutte le prestazioni specialistiche di un ambulatorio di medicina fisica e riabilitativa, purché sia presente sempre un medico specialista fisiatra. Anzi no, anche uno specialista con specializzazione affine, cioè ad esempio un medico sportivo, oppure un neurologo, che, come tutti sanno, è un grande esperto di terapia fisica strumentale!
Ma la ciliegina sulla torta é nell’ultimo comma, dove la Regione prevede i requisti ulteriori per l’accreditamento degli studi dei fisioterapisti e quindi per i successivi accordi contrattuali. Evidentemente chi non vuol capire non capirá mai. Un procedimento nato, in veritá, proprio sullo sdegno dettato dalla stipula di accordi contrattuali con tre studi professionali di fisioterapisti e che quindi avrebbe dovuto sancire con chiarezza, oltre alla indispensabilitá del fisiatra in tutti gli studi e luoghi dove si esercita la riabilitazione, in quanto unico specialista in riabilitazione esistente, anche la impossibilitá di eseguire prestazioni ad alta complessitá in uno studio professionale. Aggiungeremmo la precisazione “semplice studio professionale”di un fisioterapista. ( lo studio professionale è quel luogo dove prevale la figura del professionista nei confronti della struttura). In pratica chi fa che cosa e dove lo si fa ?. Questo non é chiaro nella delibera e potrá essere fonte di ulteriori contenziosi. oltre che di scarse garanzie per la tutela della salute delle Persone. Non appare logico prevedere che terapie strumentali ad alto impatto e rischio possano essere eseguite in ogni dove e che si preveda, come fá la Regione, anche una “complessitá organizzativa” in uno studio professionale del fisioterapista.
Ma la ciliegina é alla fine dell’allegato. Dove la Regione inserisce i requisiti per il suddetto accreditamento. Abbiamo difficoltá a comprendere che significato possano avere requisiti cosí scontati, come ad esmpio l’essere in regola con i crediti ECM. Requisiti che, evidentemente, fanno tremare le vene a chi dovrá sopportarli!
A noi appare evidente che sia quanto mai necessario un supplemento di attivitá da parte dei Fisiatri, che porti a correggere quelle parti della Delibera che appaiono in contrasto con quanto deciso in sede superiore e porti almeno a differenziare le prestazioni erogabili nelle diverse strutture autorizzate, eliminando esplicitamente le storture ancora esistenti sul terreno dell’accreditamento istituzionale . Ai sindacalisti nazionali ed alle societá scientifiche il compito di muoversi concretamente sul terreno delle affinitá, avendo il coraggio di saper rappresentare e richiedere, con impegno concreto, la revisione delle affinitá in riabilitazione, avendo la consapevolezza che l’unico specialista formato in riabilitazione é il Fisiatra.
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
Da inesperto sull’argomento tecnico (mea culpa) condivido il ragionamento logico della tua dettagliata e lucida analisi che spero possa essere utile a tutti i fisiatri e specialmente a chi puó prendere le opportune decisioni al riguardo per correggere storture o confusioni possibili anche perchè ritengo che ci debba essere sempre una responsabilità amministrativa e non solo politica di chi approva delibere errate o poco chiare ed il mio riferimento è generale ovvero riguarda tutti gli enti locali
Un interessante link al sito dell’Ordine dei Medici di Venezia su STUDIO PROFESSIONALE ED AMBULATORIO:
https://www.ordinemedicivenezia.it/news/notizie-medici/differenze-fra-studio-e-ambulatorio
E per chi avesse voglia di approfondire, ecco una ulteriore sentenza del CDS, che ribadisce ruoli e differenze tra professioni e tra strutture :
https://www.fisiatriaitaliana.it/wp-content/uploads/2017/02/SENTENZACDS.pdf