Le professioni sanitarie nel settore della Riabilitazione

Anno: 2025 - Vol. 10 / Fascicolo: 18 / Periodo: gen-mar

Autori:

Morena Ottaviani,  Giovanni Santangelo

ANF SEZIONE ANTI-ABUSIVISMO


Occorre apportare un po’ di chiarezza nell’articolato apparato di norme nazionali che regolano le figure del medico specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione e pertanto della Fisiatria, ma anche di alcune figure professionali afferenti la più generale area sanitaria, e pertanto della Fisioterapia, delle Scienze Motorie, della Massoterapia, dell’Osteopatia, e altre professioni sanitarie. Questo per la sicurezza e la tranquillità del cittadino paziente.

L’importanza di fare chiarezza sui ruoli delle diverse figure professionali sanitarie risiede nel garantire un servizio di qualità al cittadino. Una corretta comprensione delle competenze e dei limiti di ciascun professionista permette di evitare confusioni e di ottimizzare i percorsi riabilitativi. Definire chiaramente i compiti di ogni figura, in particolare per quanto riguarda diagnosi, prescrizione di trattamenti e valutazioni, è essenziale per tutelare il paziente, evitare sovrapposizioni e migliorare l’efficacia del trattamento.

Ci sono d’aiuto le norme di legge, tutte queste professioni mediche e/o sanitarie sono regolate da leggi, decreti ministeriali e ordinamenti accademici che individuano ambiti d’azione e confini, tenendo conto delle competenze specifiche acquisite nei relativi percorsi di studi di ciascun professionista e delle responsabilità di ogni figura. Vediamole nel dettaglio:

1. Medicina Fisica e Riabilitazione (Fisiatria)

Normativa di riferimento

Il Fisiatra è un medico laureato in Medicina e Chirurgia, che ha conseguito la specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione (ai sensi del Decreto Legislativo 368/1999).

Limiti di attività:

  • Diagnosi: Il Fisiatra, come tutti i medici, ha l’esclusiva competenza a diagnosticare una patologia.
  • Prescrizione del progetto riabilitativo: Il medico specializzato in Medicina Fisica e Riabilitativa (ovvero il fisiatra) è l’unica figura che può prescrivere trattamenti riabilitativi, in quanto coordina il progetto riabilitativo.
  • Trattamenti medici: È abilitato ad effettuare terapie farmacologiche o di altro tipo, in base alla sua formazione.
  • Collaborazione multidisciplinare: Il Fisiatra può collaborare con altri professionisti (anche afferenti l’area sanitaria), ma solo lui ha la responsabilità di gestire e supervisionare il piano riabilitativo.

2. Fisioterapia

Normativa di riferimento.

Il Fisioterapista è un professionista sanitario laureato in Fisioterapia, prevista dall’ordinamento quale laurea triennale regolata dal Decreto Ministeriale 741/1994.

Limiti di attività:

  • Diagnosi: Il Fisioterapista non può diagnosticare patologie o formulare diagnosi. La diagnosi è di competenza esclusiva del medico (del Fisiatra nel campo della riabilitazione).
  • Prescrizione di trattamenti: Il Fisioterapista non può prescrivere trattamenti riabilitativi autonomamente, ma deve seguire le indicazioni del medico (Fisiatra) nel progetto riabilitativo. Gli interventi del fisioterapista sono pertanto soggetti alla prescrizione del medico.
  • Valutazione fisioterapica: È autorizzato a effettuare una valutazione fisioterapica per individuare i metodi e le tecniche più idonee per il trattamento riabilitativo, ma sempre nell’ambito della prescrizione medica.

3. Logopedia

Normativa di riferimento: Il Logopedista è un professionista sanitario laureato in Logopedia, una laurea triennale regolata dal Decreto Ministeriale 741/1994. La professione è regolamentata dalla legge 56/1987 che stabilisce le modalità di formazione e gli ambiti di intervento.

Limiti di attività:

  • Diagnosi: Il Logopedista non ha competenze per diagnosticare patologie. La diagnosi è di competenza esclusiva del medico (generalmente il medico fisiatra, otorinolaringoiatra, neurologo, o altro specialista, a seconda della patologia).
  • Prescrizione di trattamenti: Non può prescrivere autonomamente trattamenti, ma può effettuare interventi terapeutici solo se previsti dal medico. La programmazione e la supervisione delle terapie logopediche devono essere sempre dirette dal medico.
  • Valutazione logopedica: Il Logopedista è autorizzato a effettuare la valutazione logopedica per identificare le problematiche linguistiche, comunicative e deglutitorie, e definire un piano terapeutico, anche in collaborazione con altri professionisti, sempre sotto la supervisione e prescrizione medica.

4. Terapia Occupazionale

Normativa di riferimento: Il Terapista Occupazionale è un professionista sanitario laureato in Terapia Occupazionale, laurea triennale prevista dal Decreto Ministeriale 741/1994. La professione è disciplinata dalla legge 56/1987, che regola la formazione e l’operato del professionista.

Limiti di attività:

  • Diagnosi: Il Terapista Occupazionale non può formulare diagnosi. La diagnosi è di competenza esclusiva del medico (ad esempio, fisiatra, neuropsichiatra, ortopedico, a seconda dei casi).
  • Prescrizione di trattamenti: Il Terapista Occupazionale non può prescrivere trattamenti autonomamente. Gli interventi sono sempre indicati dal medico (di solito il fisiatra o neuropsichiatra) come parte di un progetto riabilitativo.
  • Valutazione occupazionale: Il Terapista Occupazionale è autorizzato a valutare le capacità e le difficoltà del paziente in relazione alle attività quotidiane (come l’autosufficienza, il lavoro, il gioco) e a progettare interventi terapeutici in ambito occupazionale, seguendo le prescrizioni del medico, anche in collaborazione con altri professionisti,

5. Scienze Motorie

Normativa di riferimento:

Il laureato in Scienze Motorie è un professionista con una laurea triennale in Scienze Motorie, istituito con D.Lgs, n.178/1998. Come disposto dall’art. 2 del predetto Decreto, tale corso di laurea è destinato ad acquisire conoscenze nelle seguenti aree:

  1. didattico-educativa, finalizzata all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
  2. della prevenzione e dell’educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;
  3. tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
  4. manageriale, finalizzata all’organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive.

E’ importante precisare che il medesimo Decreto specifica che “Il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all’esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni”.

Limiti di attività:

  • Diagnosi: Il Laureato in Scienze Motorie non può fare diagnosi mediche. Non ha competenza per trattare patologie o disabilità, ma può essere coinvolto in percorsi di prevenzione o miglioramento delle performance fisiche sotto la supervisione di un medico.
  • Prescrizione di trattamenti: Non può prescrivere trattamenti terapeutici o riabilitativi, ma può progettare attività fisica adattata, soprattutto nel campo preventivo o di mantenimento della salute.
  • Ruolo nella riabilitazione: Può lavorare in sinergia con il Fisioterapista e il Fisiatra per attività di recupero motorio, ma sempre seguendo un piano riabilitativo elaborato da un medico.

6. Massoterapia

Normativa di riferimento:

Il Decreto Ministeriale n.105 del 17.09.1997 definisce in modo esauriente la figura del Massoterapista: “La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti. Il massofisioterapista per le competenze acquisite è in grado di: lavorare sia in strutture pubbliche che private; svolgere tutte le terapie di massaggio e di fisioterapia in ausilio all’opera dei medici

Il Massoterapista (o operatore in massaggio) in Italia non è una professione regolamentata ufficialmente da un albo professionale come le professioni sanitarie. Tuttavia, esistono corsi di formazione in massoterapia riconosciuti da enti privati o pubblici che rilasciano certificazioni di qualifica.

Limiti di attività:

  • Diagnosi: la diagnosi deve essere redatta dal medico responsabile (come previsto per tutte le professioni sanitarie non mediche); il Massofisioterapista, per poter espletare al meglio le attività dovrà acquisire tutte le informazioni relative alla diagnosi medica già in essere, al fine di monitorare, mediante appositi test, la condizione del paziente durante tutto il periodo del trattamento. Non potendo effettuare una diagnosi, il Massofisioterapista, non può decidere autonomamente il progetto riabilitativo, che resta di esclusiva pertinenza medica.

Il Massoterapista può quindi applicare tecniche di massaggio terapeutico su prescrizione di un medico.

  • Trattamenti: È autorizzato a eseguire massaggi e trattamenti manuali per il recupero muscolare o per migliorare la circolazione sanguigna, ma sempre sotto la supervisione di un medico.

7. Osteopatia

Normativa di riferimento

Figura che ha ottenuto un primo riconoscimento con il Decreto di recepimento tra il Governo, le Regioni e Province Autonome, pubblicato in G.U. n.233/2021 ad oggetto l’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata e, successivamente, con il Decreto del Ministero della Salute del 6 agosto 2024, con cui si è dato avvio all’ultima fase dell’iter di riconoscimento di tale ulteriore professione sanitaria, con l’obiettivo di inserire la figura dell’osteopata tra le professioni sanitarie tecniche della riabilitazione.

Limiti di attività:

  • Diagnosi: Come le altre figure sanitarie, anche l’osteopata non può fare diagnosi mediche e non può trattare patologie mediche. Può occuparsi esclusivamente di disfunzioni muscoloscheletriche senza diagnosi patologica (ad esempio, può trattare un atteggiamento scoliotico, ma non una scoliosi).
  • Prescrizione di trattamenti: L’osteopata non può prescrivere farmaci o terapie mediche, precisamente “svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico”.

Conclusioni

In sintesi, le normative che regolano ogni professione sanitaria stabiliscono con chiarezza i limiti di attività di ciascun professionista. Alla base vi è la diagnosi della malattia, attività la cui titolarità è unicamente riconosciuta in capo al medico, nel caso in esame al medico specializzato in medicina fisica e riabilitativa, al quale spetta l’onere di prescrivere i trattamenti riabilitativi.

Dalla diagnosi e dalla conseguente prescrizione medica discendono tutte le attività delle altre figure professionali afferenti all’ambito sanitario (Fisioterapista, Massoterapista, Laureato in Scienze Motorie, Osteopata) i quali, appunto, possono intervenire solo su prescrizione medica e ognuno nella propria specificità data dalle proprie competenze terapeutiche.

Tutti questi professionisti devono lavorare in sinergia tra loro, nel rispetto dei limiti di competenza, per garantire il miglior trattamento possibile al paziente.

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