MEDICINA MANUALE 2 : MANIPOLAZIONI VERTEBRALI, LE MEZZE LEGGI CHE NON COMBATTONO L’ABUSIVISMO



 di Accursio Miraglia

NORME DI LEGGE IN OSTEOPATIA

L’Osteopatia è legalmente riconosciuta negli Stati Uniti, dove di fatto è una disciplina medica, mentre in Europa solo alcuni stati (Francia, Belgio, Danimarca, Svezia, Norvegia Finlandia) hanno emesso norme dedicate che, comunque, sono molto restrittive rispetto all’autonomia di cui godono gli osteopati negli USA.

In Italia la figura dell’osteopata non è, a tutt’oggi, riconosciuta come esercente una professione sanitaria.

Secondo alcune associazioni di osteopati la situazione legale dell’Osteopatia in Italia sarebbe cambiata con l’approvazione della legge n° 4 del 14 Gennaio 2013″Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.Secondo tali associazioni questa legge avrebbe riconosciuto, di fatto, la figura dell’osteopata, regolamentandone l’ambito d’intervento. Tuttavia analizzando la legge si apprende, all’art. 2 che “per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo…..”, quindi il fondamento del provvedimento è di carattere generale e riguarda tutte le professioni non organizzate, e non l’Osteopatia in quanto tale.

Continuando a scorrere l’art. 2 si legge inoltre che l’attività va esercitata “con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”. Sono quindi categoricamente escluse dall’ambito legislativo in oggetto le attività riservate agli iscritti agli albi e le attività sanitarie: non si comprende, quindi, come tale legge possa essere interpretata quale riconoscimento legale della figura dell’osteopata.

La mancanza di un’adeguata regolamentazione della disciplina ha portato a diverse proposte di legge in merito, come la proposta di legge n° 4239 del 30 marzo 2011, primo firmatario l’On. Scilipoti, o la proposta di legge n° 4952 del 14 febbraio 2012, primo firmatario l’On. Grimoldi che prevedevano, fra l’altro, che l’Osteopatia diventasse oggetto di insegnamento universitario, progetto condivisibile che metterebbe ordine nell’attuale babele didattica di questa disciplina, insegnata presso numerose scuole private, la cui dignità accademica è tutta da verificare, caso per caso, e comunque non può garantire l’uniformità dell’insegnamento proprio della formazione universitaria.

Merita solo un accenno l’esistenza del Registro degli Osteopati d’Italia(ROI) associazione privata al cui codice di autoregolamentazione possono aderire in forma volontaria gli osteopati formatisi presso scuole collegate il qualche modo all’associazione stessa.

Considerato quanto sopra riportato non stupisce, poi, se le prestazioni erogate dall’osteopata non sono detraibili, mentre lo sono quelle relative a prestazioni sanitarie. Su tale argomento l’Agenzia delle Entratesi era già pronunciata con la circolare 39/E del 1° Luglio 2010affermando che le prestazioni rese da specifiche figure professionali erano detraibili solamente a seguito di prescrizione medica. Successivamente l’Agenzia, sentito anche il Ministero della Salute a seguito di specifico quesito predisposto da alcune associazioni di categoria, con la circolare 19/E del 1° giugno 2012ha modificato la propria posizione affermando che le prestazioni erogate da figure professionali comprese nel DM Salute del 29 marzo del 2001 erano detraibili anche senza prescrizione medica.

Tuttavia fra queste figure e relative discipline non vi è l’Osteopatia, in quanto questa non risulta essere qualificata giuridicamente come attività medico sanitaria.

Pertanto le prestazioni erogate dall’osteopata non sono detraibili.

Non essendovi al momento in Italia, quindi, una regolamentazione legislativa che inquadri l’Osteopatia come professione sanitaria primaria, e benché talvolta vengano diffuse notizie non corrette, l’Osteopatia, di fatto, non è al momento riconosciuta in Italia come professione sanitaria.

 

NORME DI LEGGE IN MEDICINA MANUALE

La Medicina Manuale è a tutti gli effetti una pratica medica, una super-specialità praticata da medici che si occupano dei disturbi dolorosi dell’apparato muscolo-scheletrico.

Non esiste al momento una disciplina legislativa precipua per la Medicina Manuale. Nel corso della XVI legislatura erano state depositare due proposte di legge che sono decadute a causa della loro mancata approvazione prima dello scioglimento delle camere.

La prima era il DDL n°1207 del 13-11-2008, (“Istituzione e regolamentazione del titolo di «esperto in medicina manuale-vertebrale»”) presentato dal Senatore Gramazio, la secondaera la proposta di legge n°1839 del 29-10-2008“Istituzione e regolamentazione del titolo di esperto in medicina manuale vertebrale”.

La necessità di tali provvedimenti, secondo i promotori, nasceva poiché “in Italia, pur in assenza di una legge quadro nazionale sulle medicine non convenzionali, la Corte di cassazione e la Corte costituzionalehanno emanato sentenze inequivocabili sulle responsabilità professionali e sull’esclusività dell’esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei soli laureati in medicina abilitati all’esercizio della professione“.

Il legislatore poneva particolare attenzione all’evenienza che “chiunque esprima giudizi diagnostici o appresti interventi curativi senza essere abilitato dallo Stato all’esercizio della professione medica – anche se tale attività si concretizza nell’impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali – commette il reato di esercizio abusivo della professione di cui all’ articolo 348 del codice penale”.      (..continua) 

 

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